Nullità del lodo per pronuncia del medesimo dopo la scadenza dei termini: come fare

La parte che intenda far valere la nullità del lodo per pronuncia del medesimo dopo la scadenza dei termini ha l’onere di notificare detta volontà alle altre parti e agli arbitri prima della deliberazione del lodo, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., ma, operato tale adempimento formale, non grava sulla medesima anche l’onere di eccepire detta nullità prima di ogni sua difesa nello stesso procedimento arbitrale.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 31.08.2018, n. 21536 CondividiPost correlati:Mancata concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. (o pronuncia della decisione prima della relativa scadenza), appello, conseguenze Novembre 3, 2022 Eccezio ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi