Nullità contrattuale: poteri d’ufficio del giudice per le cause di nullità diverse da quelle allegate dall’istante e in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità

Va ribadito che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, e che nel giudizio di appello e in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.1.2016, n. 854 CondividiPost correlati:Delibera assembleare: i poteri del giudice in caso di domande di nullità, esecuzione e annullamento Giugno 20, 2023 Sezioni Unite: appello con cui si deduce nullità della cit ..........

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