Notificazioni: la tempestività si prova con le ricevute e non con la dichiarazione del notificante.

La dichiarazione del notificante – involgendo una questione che attiene al perfezionamento della procedura per far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione, costituendo essa esercizio della pretesa sanzionatoria – deve essere corroborata dall’allegazione di ricevute postali [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.9.2013, n. 21042]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:I testi si limitano semplicemente a confermare i capitoli di prova (ciascuno individuato con il proprio numero, con l'inciso “è vera la circostanza”): quali conseguenze? Ottobre 17, 2022 Nota ministeriale 5.10.2022 in relazione alle ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo

Lascia un commento

Visualizza
Nascondi