Notifica tramite il servizio postale, rifiuto di ricevere l’atto o assenza del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio

Va confermato il principio per cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo sufficiente la prova dell’avvenu ..........

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