Notifica nelle mani del portiere dopo vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento e art. 213 c.p.c.

Va confermato che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve nondimeno attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, sicché nulla la notificazione nelle mani del portiere ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi