Notifica in forma esecutiva, invece che della sentenza di primo grado, della sentenza di secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello: cosa accade?

L’irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituito dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, per il disposto dell’art. 156 c.p.c., comma 3, se l’atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest’ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, giacché in tal caso il debitore è consapevole, sulla base del complesso d ..........

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