Notifica ex art. 139, commi 3 e 4, applicabilità

Benché sia principio consolidato quello in base al quale nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario, non avendo l’ufficiale postale l’onere di verificare se tale dichiarazione corrisponda a verità e restando a carico della parte che voglia contestare tale accertamento l’onere di dimostrare il contrario ..........

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