Notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto
In tema di procedimento di notificazione delle sanzioni amministrative è stata introdotta una cautela ulteriore per l’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, aggiungendo, all’art. 7, L. n. 890 del 1982, un comma, l’ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, “l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Alla luce della modifica normativa, il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario
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