Notifica dell’impugnazione al domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo dopo il deposito della sentenza impugnata: quali conseguenze?

Va data continuità al principio secondo cui la notifica dell’atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata è nulla; ciò in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità determina, ove non sanata retroattivamente dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo ex art. 291, comma 1, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato del ..........

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