Notifica a mezzo posta, mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento: si può attestare l’effettiva ricezione dell’atto con documenti equipollenti all’avviso di ricevimento?

Con riferimento alla questione se la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta determini la inesistenza del procedimento notificatorio va osservato che va esclusa la possibilità di attestare la effettiva ricezione dell’atto notificato con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all’avviso di ricevimento. In particolare deve escludersi che la mancanza della “prova legale” della ricezione dell’atto notificato, L. n. 890 del 1982, ex art. 4, comma 3, possa essere surrogata da registri od archivi informatici tenuti dall’Amministrazione finanziaria, quali l'”Anagrafe Tributari ..........

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