Non può presumersi che dall’affidamento ad una Intelligenza Artificiale ne derivi una procedura legittima: serve la prova in concreto.

La coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche deve essere  sempre  provata  ed  illustrata  sul  piano  tecnico.

Non può presumersi che dalla circostanza di aver “affidato” la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un  sistema  di  intelligenza  artificiale  derivi,  per  ciò  solo,  la legittimità  della  procedura,  occorrendo  dimostrare  che  tale sistema  abbia  effettivamente  funzionato  in  base  a  parametri  che siano  in  definitiva  rispettosi  dei  principi  generali  dell’azione amministrativa.

Tribunale Trani, sezione lavoro, sentenza del  30.01.2023, n. 2210

(Giudice E. C. Labella)

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