Non è impugnabile in Cassazione l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.

L’ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., sia quando è stata emessa in un caso consentito, sia quando è stata emessa al di fuori dei casi in cui l’ordinamento ne consente l’emissione (che si individuano in quelli esclusi dall’art. 348 bis, comma 2, e in quello risultante a contrario dall’art. 348 ter, comma 2), non è impugnabile con il ricorso per cassazione, nè in via ordinaria, nè in via straordinaria.In entrambi i casi l’impugnazione possibile è solo quella della sentenza di primo grado.Tale impugnazione è soggetta al controllo della Corte di cassazione sia sotto il profilo dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’appello a s ..........

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