Nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore: la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 c.c., comma 2 [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.5.2015, n. 10196]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:La notifica della sentenza alla parte, senza espressa menzione, nella relata di ..........

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