Messaggio di posta elettronica privo di certificazione, disconoscimento e valenza probatoria

La decisione che, ritenendo mancante un formale e tempestivo disconoscimento delle mail inviate, abbia affermato che l’eventuale disconoscimento delle riproduzioni informatiche non sarebbe idoneo ad inficiare del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni, ma le avrebbe degradate a livello di presunzioni semplici, non si distacca dalla interpretazione di legittimità in ordine alla circoscritta valenza probatoria del messaggio di posta elettronica privo di certificazione volta ad attestarne la provenienza dall’autore, che come tale è liberamente valutabile dal giudice (fattispecie in caso di domanda di risarcimento danni per diffamazione a mezzo mail).    Cassazio ..........

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