Mediazione obbligatoria o demandata, mancata partecipazione senza giustificato motivo, argomento di prova in giudizio ex art. 116 c.p.c.

Circa il giustificato motivo per non aderire, non presentandosi, al primo incontro della mediazione disposta dal giudice ex art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28/10 (c.d. mediazione demandata), va osservato che, qualora la parte non fornisca alcuna motivazione sulla sua mancata comparizione, solo nel caso dove fosse di palmare ed eclatante evidenza la infondatezza o in fatto o in diritto o per entrambi i profili, della domanda, si potrebbe ragionevolmente ravvisare una giustificazione della mancata comparizione e non trarne alcuna conseguenza negativa per il soggetto renitente. In ogni altro caso (vale a dire in ogni situazione di res dubia) la volontaria mancanza di indicazioni motivazionali per la no ..........

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