Mancato esame di una questione meramente processuale: non è vizio di omessa pronuncia

Il mancato esame da parte del giudice di appello, o in unico grado, di una questione meramente processuale sollevata dall’appellato (o dal convenuto in unico grado), non può dar  luogo a un vizio di omessa pronuncia, che invece attiene soltanto al mancato esame delle domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza impugnata, potendo semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all’art. 112 c.p.c., se risulti errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.12.2021, n. 40798 ..........

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