Mancato deposito della procura: il ritardo al procedimento ai fini del rispetto del termine di ragionevole durata va imputato alla parte medesima

Qualora la parte non abbia depositato la procura alle liti, che deve essere depositata da ciascuna parte al momento della propria costituzione all’interno del proprio fascicolo a norma degli artt. 165 e 166 c.p.c., va affermato che il ritardo che consegue al procedimento, anche ai fini del rispetto del termine di ragionevole durata del processo ex legge 89/5001, non può essere imputato all’Ufficio bensì alla parte medesima [Tribunale di Siena, ordinanza del 4.8.2015]. CondividiPost correlati:PCT, tempestività dell'iscrizione a ruolo, prova, attestazioni della cancelleria: non va posto a carico della parte il rischio di un ritardo della cancelleria Dicembre 15, 2023 Equa ripara ..........

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