Mancata tempestiva riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, estinzione del processo: entro quando va dedotta l’eccezione?

Va confermato che la mancata riassunzione del giudizio nei termini avanti al giudice dichiarato competente comporta ai sensi dell’art. 307 c.p.c., l’estinzione del processo che deve però essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nello stesso grado di giudizio prima di ogni altra difesa. Conseguentemente deve ritenersi tardivamente sollevata tale eccezione qualora essa sia stata dedotta per la prima volta in sede di appello, anche se la parte sia rimasta contumace in primo grado.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.10.2016, n. 19645 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza con cui il giudice dichiara l'incompetenza terri ..........

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