Mancata risposta all’interrogatorio, conseguenze

Va confermato che l’art. 232 c.p.c. non esplica alcun automatismo rispetto alla mancata risposta all’interrogatorio. Invero, l’art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all’interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l’effetto automatico della “ficta confessio”, ma soltanto attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare tutti gli altri elementi di prova: i quali, affinché il giudice sia tenuto a valutarli, non è necessario che siano tali da costituire da soli prova del “factum probandum”, evidente essendo che, in tal caso ..........

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