Mancata opposizione alla domanda e suo parziale accoglimento: no alla compensazione integrale delle spese

Va confermato che ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 3.8.2015, n. 16310]. CondividiPost correlati:Rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo: no alla compensazione integrale delle spese di lite processuali per “carenze difensive” Ottobre 24, 2023 Accoglimento parziale del gravame della parte vit ..........

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