Mancata informativa della possibilità di mediare, ex d.lvo 28/2010, in occasione del conferimento dell’incarico: questa la conseguenza.

L’omissione dell’informativa circa la possibilità di procedere a mediazione civile ex d.lvo 28/2010, lungi dal comportare conseguenze sul piano processuale (tanto meno implicanti l’invalidità della citazione), determina l’annullabilità del contratto d’opera professionale concluso dall’avvocato con il proprio assistito; trattandosi quindi di rapporto giuridico rispetto al quale il convenuto è evidentemente estraneo e, pertanto, privo di legittimazione e di interesse ad interloquire [Tribunale di Massa, sentenza del 26.03.2015]. CondividiPost correlati:SPINA, Mediazione, azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori: modificato i ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi