Mancata esatta quantificazione monetaria della pretesa attorea e tempestività nella formulazione dell’eccezione di nullità della domanda riconvenzionale

La nullità della citazione per omessa o incerta determinazione del petitum non sussiste qualora, nell’atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l’attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese, l’accertamento sul punto è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione completa, coerente e logicamente congruente. Deve ritenersi tardiva la formulazione dell’eccezione di nullità della domanda riconv ..........

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