Maggiore somma delle rimesse solutorie chieste in appello: inammissibilità

Quantificata in atto di citazione la somma delle rimesse solutorie, la stessa non può essere ampliata in appello, per il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, atteso che la revoca di ogni rimessa costituisce autonoma domanda [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.7.2015, n. 13767]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Determinazione del contributo unificato in presenza di richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, ovvero della “eventuale maggiore o minore somma ritenuta… Marzo 26, 2024 Liti bancarie, prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, natura ripristinatoria delle rimesse, prova per presun ..........

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