L’ordinanza d’inammissibilità dell’appello non può essere emessa ad esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni

L’art. 348 ter, comma 1, c.p.c. dispone che: “all’udienza di cui all’art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”. La previsione secondo la quale l’ordinanza, per il cui tramite l’impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”, debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della ..........

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