Litisconsorzio facoltativo, cumulo delle domande ai fini della competenza per valore, inapplicabilità

In caso di litisconsorzio facoltativo (disciplinato dall’art. 103 c.p.c., secondo cui più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni) è inapplicabile il cumulo previsto dal secondo comma dell’art. 10 c.p.c.; quindi ai fini della competenza il valore delle singole domande non può essere sommato. Il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall’art. 10, comma 2, c.p.c., difatti, riguarda s ..........

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