L’istante non vuole quantificare il danno, né nell’atto introduttivo, né nelle conclusionali: che valore ha la formula “nella misura che verrà ritenuta secondo giudizio”?

La formula “somma maggior o minore ritenuta dovuta” o altra” equivalente, che accompagna le conclusione con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all’esito dell’istruttoria, sia risultata una somma maggior di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo e formula ivi riprodotta, perché l’omessa indicazione del maggiore importo evidenzia la natura meramente ..........

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