Liquidazione equitativa del danno non esonera la parte dalla prova

Il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall’onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di permettere la precisa determinazione del danno stesso, essendo, inoltre, imprescindibile che ne sia dimostrata l’effettiva esistenza e che non risulti possibile provarne il preciso ammontare.     Tribunale di Isernia, sentenza del  2.2.2018 CondividiPost correlati:Oneri probatori per ottenere la liquidazione equitativa del danno Settembre 10, 2021 Liquidazione equitativa del danno, oneri probatori Febbraio 7, 2024 Liquidazione equitativa del danno: quando è ammessa? Luglio 5, ..........

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