Liquidazione delle spese processuali, diminuzione o riduzione di voci tariffarie da parte del giudice, conseguenze

In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, occorre ribadire che il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell’ordine.   Cassazione ..........

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