Liquidazione delle spese processuali, D.M. 55/2014, vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, insussistenza

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, va confermato il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulterior ..........

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