Liquidazione delle spese di lite: legge vigente al momento della decisione o dello svolgimento dell’attività difensiva? Con la precisazione delle conclusioni non cessano le attività difensive

Stabilisce l’art. 91 c.p.c., comma 1, che la spese di lite sono liquidate dal giudice “con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”. La preposizione “con”, in questo caso, esprime un complemento di mezzo. Ciò vuol dire che le spese sono liquidate per mezzo della sentenza, e prima della sentenza nessuna liquidazione è concepibile né possibile. La sentenza con cui si liquidano le spese, inoltre, deve “chiudere” il processo: e dunque deve essere una sentenza che ponga fine a quel grado o fase di giudizio. L’intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provve ..........

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