L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali: illecito deontologico. Omessa restituzione al cliente della documentazione in attesa di essere pagato: illecito deontologico

L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, come nel caso di deposito di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., costituisce illecito deontologico perché comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza.  L’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, sicché l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli a ..........

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