L’inosservanza dell’obbligo di depositare il proprio fascicolo entro il termine di scadenza previsto per il deposito delle comparse conclusionali non comporta alcuna improcedibilità dell’azione.

Per il combinato disposto degli artt. 169, II co., e 190 c.p.c., la parte che ha ritirato il proprio fascicolo all’atto della rimessione della causa alla decisione deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale: secondo costante giurisprudenza, la parte che non restituisce il proprio fascicolo entro il termine citato contravviene ad un preciso onere (artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c.), per cui non è consentito al giudicante di rimettere la causa in istruttoria per il relativo adempimento, dovendo pronunciare nel merito sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo della controparte ed in quello d’uff ..........

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