L’inammissibilità della testimonianza può essere rilevata solo dalla parte.

L’inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, ma dall’esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d’ufficio, ma solo eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; una volta espletato il quale, è possibile soltanto dichiarare la nullità della prova assunta, se la medesima parte sollevi tempestivamente la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157, comma 2 c.p.c. [Cassazione civile, sentenza del 19.10.2013, n. 21443].   Scarica qu ..........

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