L’emissione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 702 ter c.p.c. determina ipso iure l’inefficacia del provvedimento cautelare

Alla luce del primo comma dell’art. 669 novies c.p.c. (“Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”) è evidente che, al pari della mancata tempestiva instaurazione, anche l’estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell’ambito della previsione sull’immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompres ..........

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