La sola insufficienza della motivazione non è impugnabile in Cassazione

Il motivo è inammissibile poichè, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, ma contesta in realtà la sufficienza della motivazione.   Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.04.2018 n. 9298 CondividiPost correlati:Processo tributario, giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento,  ricorso per cassazione per vizio di motivazione della CTR Luglio 13, 2023 FOCUS, Estratto di ruolo non impugnabile e retroattività della nuova disciplina: la posizione della giurisprudenza Settembre 14, 2022 La Corte di cassazione annulla la sentenza penale li ..........

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