La responsabilità della banca per pagamento del titolo a soggetto diverso dal beneficiario: oneri probatori

La responsabilità della banca per pagamento del titolo a soggetto diverso dal beneficiario va qualificata come responsabilità contrattuale e, segnatamente, quale responsabilità “da contatto sociale”. Pertanto – a fronte del contestato inadempimento e del danno ad esso correlato – è suo onere provare di avere adempiuto ovvero provare che l’inadempimento è ascrivibile ad impossibilità della prestazione per causa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. nella specie, tale onere non può ritenersi assolto posto che la parte si è limitata ad allegare di avere correttamente effettuato l’identificazione dei soggetti presentatori degli assegni “senza che ..........

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