La necessaria specificità del disconoscimento di un documento

La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da un’impugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell’autenticità del documento; il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La riscontrata genericità ..........

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