La domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni non è abbandonata

Affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.12.2019, n. 33767 CondividiPost correlati:Domanda risarcitoria per equivalente: è tempestiva la successiva domanda del risarcimento in forma specifica formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni? Maggio 16, 2022 Mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni: pr ..........

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