Istanze istruttorie non accolte, mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni: non riproponibili in grado di appello

Le istanze istruttorie, a fronte del mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure, se non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, devono ritenersi tacitamente rinunciate in primo grado e non riproponibili in grado di appello. Tribunale di Milano, sentenza del 7.6.2021, n. 4826 Download CondividiPost correlati:Mancata riproposizione della domanda nella precisazione delle conclusioni: omesso deposito delle note scritte per l’udienza + mancata richiesta di istanze istruttorie per… Giugno 13, 2023 La specifica riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle richieste istruttorie che non siano state amm ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi