Istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate in appello, mancata riproposizione nelle precisazioni delle conclusioni, conseguenze

Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto d’appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.3.2018, n. 5028 CondividiPost correlati:Istanze istruttorie non accolte, mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni: non riproponibili in grado di appello Ottobre 28, 2021 Mancata riproposizione della domanda nella precisazione delle conclusioni: omesso deposito delle note scritte per l’udienza + man ..........

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