Irragionevole durata del processo, mancata comparizione delle parti in appello, domanda di equa riparazione proposta dall’appellato, conseguenze

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), nel testo introdotto dalle L. n. 208 del 2015, “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di (..) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.”. La disposizione ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., e quindi di disinteresse della parte a c ..........

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