Interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento: cosa accade?

In caso di interruzione, per intervenuto fallimento, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il detto decreto rimane inopponibile alla massa, ed è interesse (e onere) del debitore riassumere il processo nei confronti del creditore ingiungente per evitare che l’effetto della definitiva esecutorietà del decreto, conseguente alla mancata o intempestiva riassunzione, si verifichi nei confronti di esso debitore e gli possa essere opposto quando tornerà in bonis. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.10.2020, n. 22047 Download CondividiPost correlati:Dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiunti ..........

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