Interrogatorio formale, mancata risposta della parte: quale valore probatorio?

L’art. 232 c.p.c. prevede che, in caso di interrogatorio formale, se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova” rappresentato, nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti prima indicata. Occorre osservare, infatti, che alla mancata risposta della parte la norma sopra citata ricollega il potere del giudice di ritenere i fatti dedotti come ammessi solo previa combinata valutazione di ogni altro elemento istruttorio a disposizione in base ad una valutazione discrezionale del medesimo giudice, ..........

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