Interpretazione, art. 12 preleggi e processo tributario

Nell’ambito del procedimento tributario esiste una disciplina autonoma della decorrenza dei termini per l’impugnazione, ma tale disciplina non è esauriente, perchè non prevede il caso che non si ponga in essere l’atto (comunicazione o notificazione) indispensabile per il decorso del termine. Nell’ordinamento processuale comune esiste una norma (l’art. 327) che assicura la soddisfazione dell’esigenza di attribuire certezza alle situazioni giuridiche definite nell’ambito del contenzioso tributario e, pertanto, ai sensi dell’art. 12 preleggi, comma 2, la lacuna riscontrata può essere colmata con il ricorso a tale norma. Cassazione civile, se ..........

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