Ingiuria, illecito civile e abrogazione del reato ex d.lgs. 7/2016, appello: al giudice penale è precluso l’esame, ai fini dell’eventuale conferma, delle statuizioni civili

Alla luce del principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale (ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato), va affermato che (fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell’abolitio criminis preveda che il giudice dell’impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili) nel giudizio sull’impugnazione dell’imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula “perchè il fatto non è previsto dalla ..........

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