Incarico professionale per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari: illecito disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.     Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 (pubbl. 31.10.2018) CondividiPost correlati:Avvocato non cassazionista accetta l’incarico di proporre ricorso per cassazione: illecito disciplinare Luglio 4, 2023 Avvocato con i medesimi recapiti di una agenzia d’affari, con cui condivide altresì la carta intestata: illecito disciplina ..........

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