Incarico professionale conferito con email

L’onere probatorio dell’avvenuto conferimento dell’incarico, incombente sul professionista che agisce per ottenere il pagamento delle proprie competenze deve ritenersi assolto quando l’incarico è stato conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà da parte del committente di avvalersi dell’opera del professionista, tra cui rientra, secondo recente giurisprudenza, anche la posta elettronica non certificata, più che sufficiente ad instaurare un valido rapporto contrattuale tra le parti, fermo restando il valore di semplice riproduzione meccanica attribuito alla e.mail e salvo contestazione della controparte, che deve fondarsi su elementi concreti e ..........

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