Incapacità a testimoniare: va eccepita subito dopo l’espletamento della prova, anche se si era già proposta l’eccezione

 La nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, (salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicché, in mancanza di tale tempestiva eccezione, la nullità deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione d’incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nono ..........

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