Inadempimento di obbligazione negativa: onere probatorio in capo al creditore

La regola per la quale il creditore, che agisca per il risarcimento dei danni, deve soltanto dimostrare la sussistenza della fonte genetica (negoziale o legale) del suo diritto, incontra, tuttavia, un limite quando si tratti di far valere l’inadempimento di una obbligazione negativa, nel qual caso la prova dell’inadempimento medesimo è sempre a carico del creditore istante. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.07.2022, n. 22244 Download CondividiPost correlati:Eccezione di inadempimento e riparto dell'onere probatorio Ottobre 29, 2021 Domanda monitoria, importo fatturato non specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, obbligazione pec ..........

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