In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali non è domanda nuova.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria formulata dall’opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera “emendatio libelli”, siccome comportante un mero ampliamento del “petitum” al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere [Tribunale di Venezia, sezione seconda, sentenza del 9.7.2013]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Opposizione a d ..........

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